Bandiera Italiana Docenti civili convenzionati Aeronautica Militare Bandiera Europea

John Toriello

Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare "Mario ANELLI" - CASERTA

Caserta


Giurisprudenza

Estratto Sentenza 96/92 della IV Sezione Consiglio di Stato

Motivazioni della decisione n.96 del 23 gennaio 1992:

Versione integrale, in formato ZIP, della Sentenza Consiglio di Stato n.96/1992: Cliccare... per scaricare la versione integrale della Sentenza


Estratto parerecons. 318/94 dell'Avvocatura Generale dello Stato


Motivazioni del parere cons.318/94 avv. Fiengo del 13 febbraio 1995:

[...] Peraltro, se si ricostruisce in termini funzionali (come in realtà occorre oramai procedere per tutta l'area del pubblico impiego) lo "stato giuridico" di questa categoria di lavoratori convenzionati non mancano elementi che possono condurre al riconoscimento di una sostanziale subordinazione: i docenti di cui si tratta, nell'adempimento della loro prestazione, non sono infatti liberi professionisti ma devono osservare, come detto l'orario-tipo di lavoro, recarsi nei locali stabiliti dall'amministrazione, seguire da questa indicati etc [...]

Quanto al potere disciplinare il Consiglio di Stato (Sez. IV, decisione n.96 del 23 gennaio 1992) ha correttamente osservato che da nessuna disposizione è dato desumere che l'Amministrazione della Difesa non goda di un potere disciplinare in relazione ai rapporti in questione: "trattandosi di un rapporto non di ruolo e, per di più, temporaneo, le sanzioni disciplinari tipiche potrebbero risultare inapplicabili o poco efficaci"; ma non si esclude una utilizzazione delle facoltà di recesso per ragioni disciplinari ovvero la possibilità di generici poteri di richiamo e/o ammonimento.

Le conclusioni circa la natura subordinata del rapporto di lavoro sono inoltre confermate allorché si passa ad analizzare il meccanismo retributivo, che risulta predeterminato con riferimento ad un trattamento annuo lordo e concretamente corrisposto in rate mensili, senza alcun riferimento alle ore effettivamente prestate ovvero a risultati in concreto conseguiti. Si aggiunga all'elemento della predeterminazione della retribuzione - tipico del rapporto di impiego - il contenuto dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale 20 dicembre 1971 il quale prescrive che "Al personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato cui viene conferito un incarico per l'intero anno scolastico e limitatamente al periodo dell'effettiva prestazione spettano gli assegni accessori ed il trattamento di quiescenza, di previdenza ed assistenza previsti per gli insegnanti incaricati degli istituti e delle scuole dipendenti da Ministero della Pubblica Istruzione". Sembra evidente che siffatto trattamento previdenziale sia del tutto incongruo rispetto ad una prestazione di lavoro autonomo.

D'altra parte la stessa norma prevede l'utilizzazione, ai fini didattici, anche di personale statale (insegnanti di ruolo e non di ruolo della scuola statale, magistrati, impiegati civili), ai quali non potrebbe non riconoscersi il permanere dei diritti tipici del loro stato giuridico, con la conseguenza che il rapporto di lavoro si atteggerebbe in maniera sostanzialmente diversa (pubblico impiego ovvero prestazione di lavoro autonomo) nell'ambito di un'unica organizzazione funzionale ed in relazione all'esercizio di diritti fondamentali di ciascun lavoratore, pubblico o privato.

In conclusione sembra a questa Avvocatura che, ancorché sussistano elementi di ambiguità, debbano riconoscersi anche ai docenti convenzionati le prerogative sindacali, inerenti allo stato giuridico di dipendente pubblico o comunque di lavoratore dipendente; in particolare va riconosciuto ai soggetti in questione il diritto di assemblea, così come disciplinato dall'articolo 11 del D.P.R. 23 agosto 1988 n.395, con la possibilità di esercizio dello stesso nei limiti di dieci ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione [...]


Parere Studio Legale Abbamonte

Studio Associato
Abbamonte - Como

prof. avv. giuseppe abbamonte
avv. giovanni caliulo
avv. sergio como
dott. proc. orazio abbamonte
dott. proc. luisa acampora
dott. proc. enrico angelone
dott. andrea abbamonte
dott. luigi m. d'angiolella
dott. renato magaldi

PARERE IN MERITO ALLA SITUAZIONE GIURIDICO-ECONOMICA DEI DOCENTI CIVILI PRESSO LE SCUOLE MILITARI, ASSUNTI AI SENSI DEL D.M. 20.12.71 (pubb. in G.U. 15.12.73).

Viale Gramsci, 6/a - Napoli - 081 7611115
Via Pio XI, 66 - Salerno - 089 237155


Mi si chiede parere in merito alla situazione giuridico-economica dei docenti civili presso le scuole Militari, assunti ai sensi del D.M. 20.12.71 (pubb. in G.U. 15.12.73); in particolare in merito al rapporto intercorrente tra alcuni docenti di materie non militari presso la Scuola Sottufficiali "M. Anelli" di Caserta e l'Amministrazione di questa scuola, la quale non ha riconosciuto in busta paga alcune voci retributive.

********

L'esigenza assicurare docenti qualificati nelle scuole Militari, portò all'emanazione della L.15.12.69 n.1023, diretta proprio al conferimento d'incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari. Tale legge prevedeva la emanazione di un successivo decreto ministeriale che disciplinasse le modalità del novello rapporto lavorativo. Ed infatti il D.M. cit., emanato qualche anno dopo, regola in modo più particolareggiato sia i termini relativi all'instaurazione del rapporto, sia il trattamento economico. Infatti cosi dispone l'art.1:

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti ed enti della Marina e Aeronautica, di cui alla legge citata nella premessa, si può provvedere mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della Pubblica Istruzione, nonché con magistrati ordinari, amministrativi e militari e con impiegati civili dell'Amministrazione dello stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato esterno all'amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui alla predetta legge per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

Il rapporto quindi s'instaura tramite un convenzionamento annuale, in genere di volta in volta rinnovato, e con un trattamento economico annuo lordo, come sotto specificato:

A) a livello universitario e post-universitario:

  1. L. 3.256.050 se trattasi di professore di ruolo dell'università o di istituti di istruzione superiore e se compresi in una terna di concorsi a cattedra universitaria o se docenti confermati;
  2. L. 2.844.450 se liberi docenti;
  3. L. 1.786.050 se assistenti universitari o se cultori della materia.

B) a livello di scuola secondaria:

  1. L. 1.786.050 se di secondo grado;
  2. L. 1.528.800 se di primo grado;
  3. L. 1.212.750 se trattasi di insegnanti di materie tecnico-pratiche.

Chiaramente questo trattamento retributivo si è man mano livellato verso l'alto, e parametrato quasi a quello determinato per il personale insegnante statale.

In base a queste disposizioni, la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica "M. Anelli" di Caserta, ormai da qualche anno è convenzionata con alcuni docenti civili, i quali insegnano presso la scuola materie non prettamente militari come la matematica, la fisica, l'italiano, etc. etc.

Il rapporto con costoro ha assunto, negli ultimi tempi, dei risvolti particolari in quanto spesso gli insegnanti convenzionati hanno lamentato un trattamento sia economico che giuridico non proprio aderente alla normativa cit., e comunque in contrasto con la legislazione vigente per i pubblici dipendenti.

In particolare la Scuola Sottufficiali di Caserta, ha interpretato in modo singolare il disposto dell'art.5 del D.M. 20.12.71 regolante il criterio per la determinazione delle trattenute, che così dispone:

Il trattamento economico spettante ai docenti, stabilito dai precedenti artt. 3 e 4, è ridotto di 1/6, o di 1/10, o di 1/18 per ogni ora in meno delle 6 o 10 o 18 ore settimanali di insegnamento previste all'art.2.

Da questa disposizione l'Amministrazione ha desunto di non dover retribuire le festività infrasettimanali, così come le interruzioni didattiche generate da esercitazioni militari od altro, in ogni caso da eventi indipendenti dalla volontà dell'insegnante.

Analoga questione è sorta in relazione al congedo matrimoniale, che il Ministero della Difesa ha ritenuto legittimo, ma che non è mai stato retribuito.

Di tanto si dolgono ben a ragione gli insegnanti civili della scuola "M. Anelli" di Caserta.

Infatti, anche se la Convenzione parla espressamente di retribuzioni calcolate in base al numero delle ore di effettiva prestazione, (art.2 ult. co. che presumibilmente si rifà all'art.5 D.M. 20.12.71), si possono e si devono retribuire le ore di lezione non svolte per festività infrasettimanali o le interruzioni didattiche indipendenti dalla volontà dell'insegnante e, ancora, il congedo matrimoniale.

Questa interpretazione dell'art.5 D.M. 20.12.71 data dall'Amministrazione è in chiara violazione del combinato disposto dell'art.5 L.25/49 n.260 integrata e modificata dalla L.31.3.54 n.90 e dalla successiva L.5.3.77 n.54. La legge 260/49, nel determinare i giorni festivi agli effetti dello svolgimento dei rapporti di lavoro, unità nazionale, lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio (art.5). La stessa norma è stata successivamente integrata dall'art.2 della L.90/54 per il quale: Il trattamento stabilito dall'art.5 della legge 27 maggio 1949, n.260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

  1. infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie permessi e assenze per giustificati motivi;
  2. riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
  3. sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore.

Il legislatore ha così voluto garantire ai lavoratori di ogni ordine e grado, siano essi dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici o di datori di lavoro privati, il godimento e la retribuzione di determinate festività: trattamento analogo è stato riconosciuto anche per le ipotesi di congedo matrimoniale e sospensione dal lavoro dovuto a qualunque causa indipendente dalla volontà del lavoratore stesso.

Da questa disposizione si ricava facilmente l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione della Scuola; illegittimità sostanzialmente confermata anche da una nota di risposta, a quesiti formulati dal personale insegnante, del Comandante della Scuola, Gen. Bovio e che fa parte della documentazione in mio possesso. In tale nota ci si limita ad effettuare un mero riferimento all'art.2, 2°co. della convenzione, salvo poi affermare che: Tali risposte trovano logica giustificazione nella considerazione che, in linea generale, si deve considerare che la natura del rapporto intercorrente tra Amministrazione ed insegnanti è essenzialmente riconducibile ad un atto di autonomia privata, anche se norme di diritto pubblico ne disciplinano modalità di costituzione e contenuti.

Entrambi i riferimenti appaiono infondati.

In particolare l'art.2, 2°co., si limita a stabilire che il pagamento del dovuto sarà effettuato in base al numero di ore effettivamente prestate. Ciò non esclude che nella retribuzione devono essere incluse anche le ore non effettuate, causa festività infrasettimanali, causa interruzione non dovuta alla volontà dell'insegnante (esercitazioni militari - giuramento allievi), causa congedo matrimoniale. Infatti la convenzione deve essere intesa secundum legem specie quando si tratta di diritti della giusta retribuzione, commisurata alla qualità oltre che alla quantità del lavoro (art.36 Cost.).

Giusta retribuzione non negata dalla convenzione e salvaguardata dall'art.5 L.250/49 che ha inteso attribuire ai salariati ed a tutti i lavoratori retribuiti ad ore il pagamento delle festività nella stessa legge individuate; del resto il legislatore si è premurato di indicare gli stessi criteri di calcolo delle somme da corrispondere per retribuzione di giorni festivi, criterio del tutto analogo a quello contenuto nell'art.5 del D.M. 20.12.71 in tema di trattenute.

Le stesse considerazioni devono necessariamente valere, ai sensi dell'art.2 L.90/54 per la sospensione del lavoro per causa indipendente dalla volontà del lavoratore e per il congedo matrimoniale.

Sotto diverso profilo, lo stesso riferimento alla natura del rapporto di lavoro effettuata nella seconda parte della nota a firma del Comandante della Scuola, non rileva, dal momento che la legge 260/49 prevede espressamente l'ipotesi del lavoratore retribuito ad ora, ipotesi quindi che essendo normativamente regolata, non è suscettibile di valutazione in senso contrario da parte dell'Amministrazione.

Tutto questo fonda le doglianze degli insegnanti a vedersi riconosciuto un diverso trattamento economico che comprenda, al di là della natura del rapporto, voci retributive che spettano a qualsiasi lavoratore dipendente in base a norme di legge che non risultano neppure derogate per patto specifico, essendosi soltanto previsto in via generale il metodo per ridurre la retribuzione per le ore di servizio non prestato: ma tali non possono considerarsi i periodi di assenza autorizzati dalla legge come il congedo matrimoniale o le sospensioni indipendenti dalla volontà del prestatore di lavoro che per legge generale debbono essere retribuite.

Sulla base delle esposte premesse diventa logico e naturale pretendere da parte del corpo docente un trattamento ai fini economici e giuridici del tutto analogo al personale insegnante statale, in quanto le mansioni svolte ed infine per i titoli di studio in loro possesso, non si distaccano da quelli degli insegnanti statali.

A parte il problema del chiarimento legislativo che dovrebbe servire ad evitare conflittualità già fin d'ora in base alle leggi richiamate ed ai fondamentali e precettivi artt.3 e 36 Cost.

E se si volesse una disciplina speciale potrebbero approntarsi integrazioni facendo riferimento, per la retribuzione, ai contratti collettivi stipulati per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo e al D.P.R. 10.4.87, n.209, con particolari accorgimenti relativi al reclutamento (Commissioni Giudicatrici per l'ammissione al servizio di cui facciano parte anche i membri dell'Amministrazione militare), alle modalità delle lezioni (che tengano conto delle particolari esigenze dell'allievo militare) etc. etc. …, vista la peculiarità del servizio didattico da svolgere.

Sia chiaro che l'intervento legislativo dovrebbe tener conto della "caratterizzazione" delle Scuole Militari che può influire su alcune modalità del rapporto lavorativo, ma dovrebbe rimanere fermo che l'insegnante presso la Scuola militare non può in alcun modo essere diverso, dal punto di vista soprattutto sindacale (congedi, permessi) e retributivo, dagli insegnanti statali e più in generale da qualsiasi altro pubblico dipendente.

Non tener conto di questa fondamentale esigenza, infatti, significherebbe attribuire agli insegnanti civili delle Scuole Militari uno status diverso da tutti gli altri colleghi, non giustificato perché comunque costoro, per la loro funzione docente, sono "esterni" rispetto alla struttura militare presso la quale prestano servizio. Natura di esterni confermata dal rapporto convenzionale sin qui vigente: rapporto per il quale si contesta l'idoneità della convenzione a sacrificare diritti indiscutibili quali quelli alla giusta retribuzione ed all'eguaglianza sostanziale di trattamento nelle condizioni di lavoro, ma che non sempre disciplina l'elaborazione legislativa di uno statuto speciale che con la salvezza dei diritti inviolabili del lavoratore fornisce corpo insegnante particolarmente preparato per le esigenze della Scuola Militare.

Tanto in adempimento del mandato.

Napoli, lì 9.9.87

F.to Avv. Giuseppe ABBAMONTE



SENTENZA PRETORE di CASERTA n.106/99 del 02.02.1999 e depositata il 02/03/1999


Il Pretore di Caserta, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Lucantonio

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 2.2.1999, nella causa iscritta al n.708/94 R.G. e vertente

TRA

Feola Nisetto Lorenzo, Bobbio Luca, Negro Vincenzo, Farina Francesco, Russo Raffaele, Monfreda Massimo, Varricchio Gianni, Rossano Nicola, rappresentati e difesi, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti G. Fusco, I. Iodice e C. Mariano, con i quali eleggono domicilio in Caserta, Traversa di via E. Ruggiero (parco Verde).

RICORRENTI

E

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domicilialo per legge presso l'Avvocatura dello Stato, in Napoli, via Diaz n.11.

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 9.3.94 gli istanti domandavano dichiararsi a tempo indeterminato il rapporto intercorso con la convenuta amministrazione, con ogni conseguenza di legge.

A sostegno della propria pretesa esponevano:

- di avere tutti lavorato alle dipendenze della convenuta amministrazione, in qualità di insegnanti di educazione fisica, senza soluzione di continuità presso la Scuola Sottufficiali "Mario Anelli" - Aeronautica Militare in Caserta, ciascuno per i periodi di cui in ricorso al punto a), in forza di convenzioni scritte rinnovate di anno in anno, in regime di subordinazione a tutti gli effetti,

- di avere ciascuno di essi, per l'anno scolastico 1993/1994, ricevuto comunicazione del mancato rinnovo, per il futuro, delle indicate convenzioni, in forza dell'art.11 della "convenzione" relativa all'insegnamento che, per l'anno indicato, prevedeva una riduzione numerica delle convenzioni da stipulare,

- che a tutti loro, che pure avevano manifestato intenzione in tal senso, era stato impedito di continuare l'attività di insegnamento e la percezione della retribuzione in seguito alle comunicazioni ora indicate.

La convenuta amministrazione, ritualmente citata, non si costituiva ed in corso di causa ne veniva dichiarata la contumacia.

Espletata la fase istruttoria, all'udienza del 2.2.1999 sulle rinnovate conclusioni la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va poi nel merito accolta, poiché dall'espletata istruttoria e dall'esame dei documenti allegati al ricorso è emersa l'esistenza di un rapporto di lavoro tra gli istanti tutti e la convenuta, così come descritto in ricorso, con le caratteristiche proprie della subordinazione: i testi escussi, infatti hanno integralmente confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, in ordine alle modalità di espletamento dei rapporti per cui è causa, quali la predeterminazione della retribuzione, la soggezione dei docenti al potere direttivo dell'amministrazione convenuta, del potere disciplinare della stessa: tali elementi, inoltre, sono richiamati anche nella "convenzione" cui si fa riferimento. L'istruttoria ha inoltre confermato la continuità dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.

Quanto al termine apposto alle singole convenzioni, questo, nell'economia dei rapporti di lavoro cosi inquadrati, è da considerarsi come non apposto, perché altrimenti in violazione dell'art.2 L.230/62.

Alla luce di tali risultanze, dunque, la domanda merita accoglimento, ed i rapporti di lavoro tra la convenuta e gli istanti vanno considerati a tutti gli effetti a tempo indeterminato, e perciò ancora in essere, non essendone possibile la risoluzione con la semplice comunicazione di mancato rinnovo della convenzione. I rapporti indicati vanno quindi ripristinati, con ogni conseguenza di legge.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

così provvede: dichiara la natura a tempo indeterminato dei rapporti intercorsi tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta, e di conseguenza la condanna al ripristino degli stessi con ogni conseguenza di legge.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in lire 2.500.000, di cui lire 2.000.000 per onorari.

Caserta, 2.2.1999

Il Pretore
Dott.ssa Maria LUCANTONIO

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 1999.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza Pretore di Caserta n.106/1999: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA TAR CAMPANIA n.1002/99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI, 2^ SEZIONE -,

composto dai signori magistrati:

Umberto Orrei

Presidente

Dante D'Alessio

Consigliere est.

Antonio Ferone

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-- sul ricorso n.9094 del 1993 Reg. Gen. (n.1764 R. Sez. 2^), proposto da DE MARTINO Paola, LUCIA Ino, DELL'UNTO Mario, PASCALE Giancarlo, D'AMELIO Lucio, SANTONASTASO Elio, ADRIGERI Adriano, GOLIA Elena, CASORIA Maria Antonietta, TONZIELLO Pasquale, NUNZIATA Salvatore, DE MUSSO Francesco e PUGLIESE Paolo, rappresentati e difesi dall'avv.to Orazio Abbamonte e dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n.16,
-- e sui ricorsi nn.14161, 14162 e 14163 del 1993 R.G. (nn.3076, 3077 e 3078 R. Sez. 2^), proposti rispettivamente da:
DE MARTINO Paola, SANTONASTASO Elio e PASCALE Giancarlo, rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n.16,

contro

-- il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t.,
-- la Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania, in persona del Sovrintendente p.t.,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Napoli, via Diaz n.11;

e (nel secondo, terzo e quarto ricorso) nei confronti, rispettivamente, di:
Lerro Caterina, Merciai Renato e Iervolino Virginia, controinteressati, non costituiti in giudizio,

per l'annullamento:

-- nel primo ricorso dell'O.M.P.I. del 22.4.1993, pubblicata in G.U. il 21.5.1993, con cui è stato bandito il concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie ai sensi della legge n.417 del 1989 (doppio canale);
-- nei secondo, terzo e quarto ricorso, dei decreti del Sovrintendente Scolastico Regionale della Campania rispettivamente n.24361 del 2.9.1993, n.20054 del 28.9.1993 e n.19569 del 25.10.1993 con i quali i ricorrenti De Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo sono stati esclusi dal concorso nonché della relativa graduatoria nella parte in cui escludono i ricorrenti.

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
data per letta alla pubblica udienza del 10 dicembre 1998 la relazione del Consigliere D'Alessio;
uditi altresì l'avv. Elio Cuoco, per delega, per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Andrea Rippa, per l'amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il primo ricorso, notificato l'8 luglio 1993 e depositato il successivo 21 luglio, i sigg. De Martino Paola, Ino Lucia, Dell'Unto Mario, Pascale Giancarlo, D'Amelio Lucio, Santonastaso Elio, Adrigeri Adriano, Golia Elena, Casoria Maria Antonietta, Tonziello Pasquale, Nunziata Salvatore, De Musso Francesco e Pugliese Paolo, insegnanti di materie civili presso la scuola militare "Anelli" di Caserta, hanno impugnato l'O.M.P.I. del 22.4.1993, pubblicata in G.U. il 21.5.1993, con cui e stato bandito il concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie, ai sensi della legge n.417 del 1989 (doppio canale), ed hanno chiesto di essere inseriti nelle graduatorie del c.d. doppio canale.
Con i successivi ricorsi, notificati rispettivamente il 10 e 13 novembre 1993, il 10 e 18 novembre 1993 e il 10 e 11 novembre 1993 e depositati tutti il successivo 3 dicembre, i sigg. De Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo hanno impugnato anche i decreti, specificati in epigrafe, con i quali sono stati esclusi dal concorso in questione per non aver effettuato un servizio d'insegnamento nella scuola secondaria statale per almeno 360 giorni.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto dei ricorsi perché infondati.
Con sentenza n.1257 del 1998 i ricorsi nn.14161, 14162 e 14163 del 1993 R.G. (nn.3076, 3077 e 3078 R. Sez. 2^), proposti rispettivamente da De Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo, sono stati rinviati a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il precedente ricorso n.9094 del 1993 Reg. Gen. (n.1764 R. Sez. 2^).
Alla Pubblica Udienza del 10 dicembre 1998 i ricorsi sono passati tutti in decisione.

DIRITTO

  1. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe che sono legati dall'evidente vincolo della connessione soggettiva ed oggettiva.
  2. - Nel merito, i ricorrenti, insegnanti di materie civili presso la scuola militare dell'Aeronautica "Anelli" di Caserta, sostengono di aver diritto ad essere ammessi a partecipare al concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie, bandito con l'impugnata Ordinanza Ministeriale del 22.4.1993, pubblicata in G.U. il 21.5.1993, avendo svolto più di 360 giorni di servizio in una scuola che è statale e che ha insegnamenti corrispondenti a precise classi di concorso. Illegittima è, pertanto, la predetta Ordinanza Ministeriale in quanto intesa nel senso di non consentire agli stessi di partecipare al concorso ed illegittimi sono i decreti del Sovrintendente Scolastico della Campania, pure impugnati, con cui i sigg. De Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo sono stati esclusi dal concorso in questione a causa della mancanza di un servizio d'insegnamento nella scuola secondaria statale per almeno 360 giorni.

    Le doglianze risultano fondate.

    Come viene, infatti, sostenuto dai ricorrenti, le caratteristiche dell'insegnamento presso le scuole militari sono senz'altro assimilabili a quelle dei docenti che prestano il loro servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione, tenuto anche conto che gli insegnamenti sono regolarmente riportati per ore e per classi di concorso (italiano, matematica, lingue etc.) e i corsi di studio si concludono con un diploma di scuola professionale rilasciato da una struttura pubblica.
  3. -Anche questo TAR ha, del resto, di recente affermato che l'incarico di insegnamento conferito dalle scuole militari ricalca, nelle forme e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell'ordinamento scolastico (TAR Campania Napoli, sez.1^ n.37 del 23.2.1995).
    Risultano, quindi, illegittimi gli atti impugnati che non considerano utile il servizio svolto dai ricorrenti presso la scuola militare "Anelli" per il solo fatto che tale scuola è gestita dal Ministero della Difesa e non dal Ministero della Pubblica Istruzione, considerato che era previsto, per la partecipazione alle procedure concorsuali in questione, il requisito di un servizio minimo di insegnamento (almeno 360 giorni), nel periodo di riferimento, presso una scuola di istruzione statale e tale sicuramente è la scuola "Mario Anelli" dell'Aeronautica presso la quale i ricorrenti hanno prestato servizio. D'altra parte la stessa amministrazione scolastica ha ritenuto utile il servizio prestato nelle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero che dipendono dal Ministero degli Esteri.

  4. - Né a diversa conclusione può giungersi alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n.720 del 6 giugno 1989, richiamata dall'Avvocatura dello Stato, considerato che in tale sentenza viene esclusa l'equiparazione all'insegnamento prestato presso gli istituti di istruzione secondaria degli incarichi di docenza presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli in considerazione del fatto che l'Accademia è un istituto universitario, anche se con caratteristiche proprie che lo distinguono dalle ordinarie facoltà e, quindi, perché «l'insegnamento in una scuola di grado superiore non può essere assimilato a quello prestato in una scuola di grado inferiore, richiedendosi per ciascuno diverse abilitazioni» (Consiglio di Stato n.720 del 6 giugno 1989 cit.).

  5. - Per i motivi esposti i ricorsi devono essere, pertanto, accolti.

Si ritiene, tuttavia, di disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez.2^, dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e li accoglie tutti con il conseguente annullamento, nei sensi di cui in motivazione, dell'O.M.P.I. del 22.4.1993, pubblicata in G.U. il 21.5.1993, con cui è stato bandito il concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie ai sensi della legge n.417 del 1989 (doppio canale), nonché dei decreti del Sovrintendente Scolastico Regionale della Campania n.24361 del 2.9.1993, n.20054 del 28.9.1993 e n.19569 del 25.10.1993 con i quali i ricorrenti De Martino Paola, Santonastaso Elio e Pascale Giancarlo sono stati esclusi dal concorso con l'esclusione dalla relativa graduatoria.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 1998.

dott. Umberto Orrei - Presidente
dott. Dante D'Alessio - Consigliere estensore

Depositata in segreteria l'8 aprile 1999.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza TAR Campania n.1002/99: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA TAR LAZIO n.2108/2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE II BIS

composto dai Signori Magistrati:

Dr Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Dr Vito CARELLA Consigliere
Dr Antonio ALLOCCA Consigliere, Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.15252/96 Reg. Gen., proposto da: MERCORIO Francesco rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale MAROTTA con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cairoli n.125 c/o l'Avv. Stefano CARBONELLI

CONTRO

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro protempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n.12

PER L'ANNULLAMENTO

A) del provvedimento del Provveditore agli Studi di Frosinone in data 15/07/96 prot. n.3002, notificato il 23/07/96, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso, per soli titoli, bandito con D.M. 29/3/96 relativamente all'insegnamento di Educazione Fisica Classe A/29;
B) agli atti, preordinati, connessi e conseguenziali tra i quali detto D.M. 29/3/96, se e per quanto lesivo.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma per il Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza interlocutoria per incombenti istruttori n.1156/98;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 22 novembre 1999 il Consigliere Antonio Allocca;
Presenti, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 1996 e depositato il successivo 19/11 l'istante - in possesso di abilitazione all'insegnamento di Educazione Fisica nelle Scuole Statali - impugnava i provvedimenti specificati in epigrafe.
L'interessato precisava, innanzitutto, che la propria esclusione - ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze - dal concorso per soli titoli ex D.M. 29/3/96 (Classe Educazione Fisica) era avvenuta per il non possesso del requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera B - punto 2 del D.M. citato (mancanza di 360 giorni di servizio presso Scuole statali). Riteneva, invece, che l'insegnamento per l'Educazione Fisica presso la Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare di Caserta - per moltissimi anni - dovesse essere riconosciuto anche ai fini del concorso per soli titoli in parola. Deduceva pertanto un unico motivo di diritto, articolato sulle censure di violazione di legge (L. n.2/2/1983; D.P.R. n.908/1982; artt.3 e 97 Costituzione; D.M. 29/3/96 e O.M.P.I. n.371 del 29/12/94) e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Amm.ne Scolastica con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato che depositava documenti e controdeduceva l'infondatezza del gravame.
Con sentenza interlocutoria n.1156/98 venivano disposti incombenti istruttori a carico del Provveditorato agli Studi di Caserta e del Direttore della Scuola Sottufficiali Aeronautica di Caserta - ciascuno per la parte di propria competenza - che provvedevano in proposito.
Alla pubblica udienza del 22 novembre 1999, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La tesi del ricorrente in ordine alla illegittimità del provvedimento di esclusione del concorso per soli titoli, specificato in epigrafe, e del decreto ministeriale 29/3/96 a causa della mancanza del requisito di un servizio d'insegnamento presso scuole secondarie statali per almeno 360 giorni è fondata.
Dalla disposta istruttoria, riferita in narrativa, si è potuto rilevare innanzitutto che la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare di Caserta - pur non rientrando nell'ambito delle scuole gestite dal Ministro della P.I. (in quanto istituita dal Ministero della Difesa) - abbia molte caratteristiche d'insegnamento certamente assimilabili a quelle dei docenti che prestano il loro servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
Ed invero, determinanti risultano - ai fini della corrispondenza con l'ordinamento scolastico «pubblico» - i corsi tenuti presso la S.S.A.M. effettuati esclusivamente in favore di studenti già in possesso del titolo di studio di Scuola Media Inferiore.
Sicché tale diploma richiesto per l'accesso comporta analogia con la scuole ed istituti secondari di secondo grado. Parimenti - in ordine al trattamento economico dei docenti di scuole militari (come nella fattispecie) - agli insegnanti convenzionati dalla S.S.A.M. viene corrisposto uno stipendio iniziale previsto per il corrispondente corpo degli insegnanti della Pubblica Istruzione ed in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola". Ovviamente il trattamento retributivo in questione è commisurato alle ore d'insegnamento effettivamente prestate rispetto all'orario obbligatorio di servizio (18 ore settimanali, come da convenzione).
Ma vi è di più! Al fine di redigere le graduatorie per la stipula della convenzione iniziale (con decreto del Ministro della Difesa) l'Amministrazione Militare prende in considerazione molti dei titoli, eventualmente posseduti dagli aspiranti, che si rinvengono anche fra quelli richiesti per la Istruzione Pubblica, sia per le supplenze che per i concorsi.
Né può costituire forma di «pregiudizio», ovvero di ostacolo alla riferita corrispondenza con la Scuola di istruzione (pubblica o privata) gestita direttamente dal Ministero della P.I., la circostanza che il rapporto di lavoro costituito «ut supra» sia da considerarsi di natura privatistica ed a tempo determinato (cioè rinnovabile anno per anno). Ciò che rileva nella controversia - sottoposta all'esame del Tribunale - è che sicuramente la S.S.A.M. di Caserta prevede insegnamenti (regolarmente riportati per ore e per classi di concorso) che si concludono con un diploma di scuola superiore professionale rilasciato da una struttura pubblica.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter affermare che, comunque, gli insegnamenti (anche di educazione fisica, per quanto interessa nella presente vicenda) sono tenuti presso una «scuola di istruzione statale» e tale è sicuramente la Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare "Mario Anelli" di Caserta.
Negli stessi termini, peraltro, è l'orientamento recente della giurisprudenza amm.va con la precisazione che l'incarico di insegnamento conferito dalle scuole militari ricalca, nelle forme e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell'ordinamento scolastico «civile» (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli Sez. 1^ n.37 del 23.2.1995, e n.1002 Sez. 2^ dell'8.4.1999; nonché T.A.R. Lazio - Sezione Staccata di Latina n.1036/98).
In definitiva risultano illegittimi gli atti impugnati, per tutte le argomentazioni svolte, con riferimento al requisito del periodo di insegnamento (almeno di 360 giorni) presso una scuola di istruzione secondaria statale (giova ribadire) posseduto dal ricorrente.
L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dei provvedimenti specificati in epigrafe e la soccombenza del Ministero della P.I. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amm.vo Regionale del Lazio, Sede di Roma Sez. 3^ bis, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso n.15252/96 proposto da MERCORIO Francesco avverso i provvedimenti specificati in epigrafe che, per l'effetto, annulla. Fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amm.ne. Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di giudizio che vengono liquidate nella misura di Lire 2.000.000 (duemilioni) oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amm.va.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in data 22 novembre 1999.

Il Presidente: Dr. Roberto Scognamiglio
Il Consigliere est.: Dr. Antonio Allocca

Depositata in segreteria il 22 marzo 2000.


SENTENZA TAR CAMPANIA n.1269/2001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

- Seconda Sezione -

composto dai Magistrati

dr ANTONIO ONORATO Presidente
dr SAVERIO DAMIANI Consigliere
dr VINCENZO CERNESE Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1627/2001 R.G. proposto da:

ANNESE GENEROSO e IORIZZO RAFFAELE OTTAVIANO GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Carbone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via S. Teresa al Museo, n. 8;

contro

il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AVELLINO, in persona del Provveditore pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede, alla Via A. Diaz, n.11 domicilia;

per l'annullamento

- delle graduatorie permanenti redatte dal Provveditorato agli Studi di Avellino e pubblicate il 7.12.2000 relativamente alle classi di concorso A034 "elettronica" ed A035 "Elettronica ed Applicazione", nella parte in cui sono stati ridotti alla metà i punteggi conferiti al servizio prestato nelle predette materie ai ricorrenti in qualità di docenti presso la Scuola sottufficiali dell'Aeronautica Militare "Anelli" di Caserta;
- di ogni altro provvedimento antecedente, conseguente e/o connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi - Relatore alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2001 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso notificato il 23.1.2001 e depositato il 12.2.2001, i sigg.ri Generoso Annese e Raffaele, Ottaviano, Giovanni lorizzo - docenti di materie non militari, elettronica ed elettrotecnica, presso la Scuola sottufficiali dell'Aeronautica Militare "Anelli" di Caserta - hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, la graduatoria permanente in epigrafe nella parte in cui al servizio da loro prestato presso la predetta Scuola sarebbe stato conferito un punteggio pari alla metà di quello regolarmente riconosciuto al servizio presso gli istituti statali.
All'uopo, preso atto che invece di punti 12 per ogni anno di insegnamento, sarebbero stati riconosciuti solo punti 6, hanno dedotto la seguente unica articolata censura:
Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri di conferimento di punteggio per le graduatorie permanenti per il reclutamento del personale docente e degli artt.2, 3, 6 e 8 del D.M. Difesa del 20.12.1971, falsità di presupposto, illogicità, carenza di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, manifesta ingiustizia e sviamento; assumendo il servizio di insegnamento da loro prestato nelle materie elettronica ed elettrotecnica presso la Scuola sottufficiali dell'Aeronautica Militare non essere assimilabile al servizio prestato presso scuole non statali.
L'intimata Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2001 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Occorre, tuttavia, preliminarmente, esaminare d'ufficio la questione della giurisdizione.
In relazione ad analoghi ricorsi concernenti graduatorie permanenti, infatti, questa Sezione, in alcuni casi ha implicitamente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, evidentemente sul presupposto che le relative controversie attenessero ancora ad una fase comunque strettamente collegata alla procedura concorsuale, ai sensi dell'art.68, comma 4, del decreto legislativo n.29/93, come da ultimo novellato dall'art.29 del decreto legislativo n.80/98 (cfr. sentenza n.3751/2000); in altri, ne ha, invece, espressamente affermato il difetto di giurisdizione ritenendo che le controversie già riguardassero "una vicenda relativa al rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione" e, quindi, appartenessero, in base alla medesima disposizione normativa, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. sentenza n.247/2001).
Re melius perpensa, ritiene la Sezione che debba essere affermata, nella presente fattispecie, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Com'è noto, ai sensi dell'art.68 D.L.vo n.29/93 (come sostituito dall'art.29 D.L.vo n.80/98) "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze con le pubbliche amministrazioni.......ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti" (comma 1°). "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ".(comma 4).
Pertanto, come appare evidente dalla semplice lettura della richiamata disposizione normativa, nella materia del pubblico impiego "privatizzato", occorre distinguere, ai fini del riparto della giurisdizione, tra controversie relative ai rapporti di lavoro in atto (attribuite al giudice ordinario) e controversie relative all'attività amministrativa finalizzata all'instaurazione dei rapporti stessi (devolute al giudice amministrativo).
Il criterio di riparto della giurisdizione è dato, nella materia in questione, dalla nascita del rapporto (vale a dire dalla relazione intercorrente tra due soggetti), rispetto al quale la stipula del relativo contratto assume valore costitutivo.
Tutto ciò che è "a monte" del rapporto e del contratto (e, quindi, la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione) appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Legislatore ha in tal modo (coerentemente alle analoghe previsioni di giurisdizione per "blocchi di materia" operate dalle coeve disposizioni degli artt.33, 34 e 35 D.L.vo n.80/98), inteso evidenziare la distinzione tra aspetto organizzativo (caratterizzato dall'esplicazione di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, a fronte dei quali sono configurabili posizioni di interesse legittimo) ed aspetto gestionale del rapporto di lavoro (in cui la relazione intercorrente tra le parti è di assoluta, reciproca, parità e non sono quindi configurabili che posizioni di diritto/dovere).
Ciò non significa, peraltro, che la distinzione sia sempre così semplice e di agevole soluzione.
Un'interpretazione letterale della norma in esame potrebbe infatti condurre ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a tutte quelle ipotesi in cui la procedura concorsuale "in senso stretto" sia ormai esaurita, ma il rapporto non sia stato ancora instaurato (e quindi non potrebbe neanche ritenersi incardinata la giurisdizione del giudice ordinario).
In tali casi, tuttavia, coerentemente ai principi generali in materia di riparto della giurisdizione, occorre avere riguardo alla natura della posizione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. T.A.R. Marche, n.391/2000, secondo cui deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui siano impugnati atti generali di organizzazione in materia concorsuale, non aventi diretta attinenza all'interno del rapporto individuale di lavoro e, come tali, incidenti su interessi legittimi e non su diritti soggettivi).
Ciò posto, al fine di individuare la giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto - come nel caso di specie - la formazione delle graduatorie permanenti, occorre evidentemente stabilirne la natura giuridica, alla luce della normativa disciplinante la materia.
L'art.401 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 (come sostituito dall'art.1, comma 6°, della legge 3 maggio 1999, n. 124, intitolata "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"), nel modificare il previgente sistema dell'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ha segnatamente stabilito, per quanto qui interessa (cfr. commi 1°, 2° e 5°): la soppressione dei precedenti concorsi per soli titoli e la contestuale trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art.399, comma 1, D.L.vo n.297/94 (vale a dire per il 50% dei posti annualmente assegnabili, l'altro 50% essendo riservato ai concorsi per titoli ed esami); 2) l'integrazione periodica; delle suddette graduatorie permanenti, tra l'altro, con l'inserimento dei docenti che hanno superato la prova dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia, secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione; 3) l'utilizzabilità delle medesime graduatorie permanenti soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art.17 D.L. n.140/88 (conv. L. n.246/88), nonché delle graduatorie provinciali di cui agli artt.43 e 44 della legge n.270/82.
L'art.2 della medesima legge n.124/99 ha poi stabilito che, in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia, i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli (comma I, lett. a); i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami, anche ai soli fini abilitativi e siano inseriti in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo (comma I, lett. b); nonché, infine, i docenti che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4° (comma 2°).
L'art.2 D.M. 27 marzo 2000, n.123, nel dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge n.124/99, ha tra l'altro previsto che "le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base" (comma 1°); "i punteggi di coloro che sono iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella...." (comma 3°); "la prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di a1)......; a2)......b)......" (comma 4°); "all'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A" (comma 6°).
Dall'insieme delle suindicate disposizioni normative si evince che le graduatorie permanenti rappresentano il momento finale e conclusivo di un più ampio procedimento concorsuale, nel quale confluiscono diverse procedure, tutte variamente finalizzate (data la molteplicità delle situazioni che storicamente e giuridicamente caratterizzano le modalità di accesso all'insegnamento nella pubblica istruzione) alle successive immissioni in ruolo (mediante la stipulazione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato).
Le graduatorie permanenti hanno, pertanto, natura di "procedura concorsuale", ai fini di cui all'art.68 D.L.vo n.29/93.
A tacere di ogni dubbio in proposito, devono essere richiamate le suindicate disposizioni dell'art.2 D.M. n.123/2000 che, nel prevedere l'aggiornamento delle posizioni dei docenti inclusi nella graduatoria base, ne contemplano la valutazione degli ulteriori titoli eventualmente acquisiti successivamente al primo inserimento (valutazione che sarebbe possibile ci si trovasse in presenza di una vera e propria procedura concorsuale).
In ogni caso, in sede di formazione delle graduatorie permanenti, non si è ancora perfezionato alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica (e non è detto che tale rapporto debba essere necessariamente instaurato in prosieguo), per cui non sarebbe comunque configurabile la giurisdizione del giudice ordinario (e dovrebbe, invece, essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo anche in applicazione dei principi generali in materia di riparto della giurisdizione, che vedono costituite, nella specie, posizioni di interesse legittimo).
In definitiva, sussiste, nella presente controversia, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In relazione alla questione se l'insegnamento prestato presso le scuole gestite dal Ministero della Difesa possa essere riconosciuto quale "servizio effettivo" di insegnamento alla stessa stregua di quello espletato presso istituti statali non resta che riportarsi ai precedenti giurisprudenziali che, equiparano, a tutti gli effetti, i titoli rilasciati dalla Scuola dell'Aeronautica Militare a quelli degli istituti professionali.
Tra le più significative, al riguardo, basta citare le sentenze del T.A.R. Campania - Sez. I, 23.2.1995, n.37 e Sez. II, n.1002/1999 - ove si afferma che "l'incarico di insegnamento conferito dalle scuole militari ricalca, nelle forme e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell'ordinamento scolastico".
Un tale equiparazione era già prevista dall'art.52 della L. 10.5.1983, n.212 ed è stata di recente ribadita nel D.M. Pubblica Istruzione 25.5.2000 recante il Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi della L. 3.5.1999, n.124 che, al punto 3 delle note alla lettera E dell'allegato A, dispone nel senso che "il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali".
Pertanto, poco altro resta da aggiungere se non che, nella fattispecie, ai ricorrenti compete - giusta la tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo approvata con D.M. 29.3.1993, modificata con D.M. 29.1.1994) - la valutazione di punti 12 per ogni anno di servizio di insegnamento, relativamente al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l'impugnata graduatoria deve essere annullata nei sensi richiesti dai ricorrenti, nella parte in cui non equipara, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, il servizio da loro prestato presso la Scuola sottufficiali dell'Aeronautica Militare "Anelli" di Caserta a quello reso nelle scuole statali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe (n.1627/2001 R.G.) e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di lire 2.000.000 (duemilioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2001.

ANTONIO ONORATO Presidente
VINCENZO CERNESE Referendario Estensore

Depositata in segreteria il 19 marzo 2001.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza TAR Campania n.1269/2001: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA TAR CAMPANIA n.1887/2001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. II,

composto dai Signori:

Dott. Antonio Onorato - Presidente
Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.
Dott. Vincenzo Cernese - Referendario

ha pronunciato, ai sensi degli arti. 21 e 26 della legge n.1034/1971, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.2858/2001 Reg. Gen., proposto da

Strazzullo Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci n.16;

contro

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore ed il Provveditorato agli Studi di Napoli, in persona del Provveditore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz n.11;

e nei confronti di

Romano Felice; - non costituito -

per l'annullamento, previa sospensione: a) in parte qua, della graduatoria permanente per la classe di concorso A034 (elettronica) fascia III, pubblicata dal Provveditorato agli Studi di Napoli ex lege n.124/99, redatta a seguito della procedura concorsuale di cui al bando contenuto nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 maggio 2000, n.146; b) se considerato lesivo, del bando di concorso; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITA alla Camera di Consiglio del giorno 5 aprile 2001 la relazione del consigliere Leonardo Pasanisi;
VISTI gli artt.21 e 26 della legge n.1034/71;
SENTITI sul punto gli avvocati di cui al verbale di udienza;
RITENUTO e considerato quanto segue in fatto e diritto:
- che il presente gravame verte sul mancato riconoscimento come "statale" del servizio prestato dal ricorrente in qualità di docente presso la Scuola Militare "M. Anelli" di Caserta;
- che tuttavia, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, stante a suo parere l'equiparazione sussistente nella legislazione di settore tra scuola statale e scuola militare;
- che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, e dei precedenti specifici di questa stessa Sezione, le censure formulate devono essere condivise;
- che, infatti, l'incarico di insegnamento svolto nelle scuole militari ricalca, nella forma e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell'ordinamento scolastico ed universitario, con la conseguenza che il servizio svolto presso dette scuole deve essere riconosciuto nel computo del periodo utile per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie (cfr., ex multis, TAR Campania, Sez. II, n.1002/99);
- che pertanto il ricorso in esame è manifestamente fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
- che tuttavia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. II, accoglie il ricorso in epigrafe (n.2858/2001 R.G.), proposto da Strazzullo Lorenzo, e per l'effetto annulla, in parte qua, l'impugnata graduatoria.
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 5 aprile 2001.

Il Presidente - dott. Antonio Onorato

Il Consigliere est. - dott. Leonardo Pasanisi


Depositata in segreteria il 2 maggio 2001.


SENTENZA TAR CAMPANIA n.8212/2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEZIONE SECONDA

composto dai Magistrati:

Dott. Antonio Onorato - Presidente
Dott. Andrea Pannone - Consigliere
Dott. Paolo Severini    - Referendario, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.6420/1996 Reg. Gen., proposto da

Adrigeri Adriano

rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Centore, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;
Il Provveditorato agli Studi di Caserta, in persona del Provveditore pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici pure ope legis domiciliano, alla Via Diaz n.11;

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto del Provveditore agli Studi di Caserta, prot. n.6277 dell'1.06.96, d'esclusione del ricorrente dal concorso, per soli titoli, bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione, il 29.03.96, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti a cattedre e posti nelle scuole ed istituti secondari d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
d'ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale;
- VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
- VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
- VISTE le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
- VISTI gli atti tutti di causa;
- UDITI alla Pubblica Udienza del giorno 7 novembre 2002 - relatore il Referendario Paolo Severini - gli avvocati, come da verbale d'udienza;
- RITENUTO e considerato quanto segue, in fatto e in diritto.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 luglio 1996 e depositato il 10 agosto 1996, il Sig. Adriano Adrigeri ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando d'aver partecipato al concorso ivi indicato, presentando domanda per l'insegnamento di fisica (classe A038), previa esibizione della documentazione di rito, tra cui quella relativa ai servizi espletati; che tuttavia il Provveditorato agli Studi di Caserta, presso cui detta domanda era stata presentata, l'aveva escluso dalle graduatorie permanenti in questione, assumendo che lo stesso non era in possesso del requisito di cui all'art.2 del D. M. 29.03.96, vale a dire 360 giorni di servizio a partire dall'anno scolastico 1992 - 1993, negli istituti e scuole d'istruzione secondaria statale.
Tanto s'era verificato, perché il ricorrente aveva presentato, a sostegno della domanda, certificazione della Scuola d'Aeronautica Sottufficiali "Mario Anelli" di Caserta, ove aveva insegnato matematica, fisica etc., dal 1987 in poi: a parere del ricorrente la scuola militare in questione non poteva non essere considerata statale, diversamente peraltro, sul punto, dall'opinione espressa dal Provveditore di Caserta.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità di tale decreto, per violazione di legge (artt.3 e 97 Cost. - D.M. 29.03.96) - Violazione dei principi generali di diritto in tema d'identificazione d'atti e certificazioni pubbliche - Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione: segnalava la natura indubitabilmente statale della scuola militare presso cui aveva prestato servizio, anche a partire dall'anno scolastico 1992-1993, servizio che oltre tutto, e in maniera contraddittoria, era stato ritenuto valido, dallo stesso Provveditorato, per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze annuali.
Il ricorrente produceva, a sostegno, alcuni documenti pertinenti alla vicenda in esame; L'Amministrazione Statale intimata si costituiva in giudizio, in data 18.09.96, con atto di forma, depositando poi, in data 29.10.97, la documentazione concernente il ricorso, e in data 11.03.98 una relazione del Ministero, nella quale si sosteneva che il servizio prestato dal ricorrente presso la Scuola Sottufficiali "Mario Anelli" non poteva essere considerato assimilabile a quello prestato presso le scuole e gli istituti non statali, sia per il differente sistema di reclutamento degli insegnanti, sia perché la Scuola in questione non rientrava nell'organizzazione scolastica pubblica ordinaria, essendo un'istituzione scolastica di tipo "militare", istituita con decreto interministeriale su proposta del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero del Tesoro. .
Nella camera di consiglio del 26.09.96, era stata intanto respinta l'istanza cautelare, proposta unitamente all'atto introduttivo del giudizio; mentre in data 28.09.01 era prodotta istanza di prelievo e memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, nella quale erano depositati precedenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi esposta nell'atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2002 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso sia evidentemente fondato, e che quindi vada accolto, con annullamento dell'impugnato decreto del Provveditore agli Studi di Caserta.
Ritenuto, in particolare:
- che l'impugnata esclusione è stata disposta per l'asserita mancanza del requisito di servizio richiesto dall'art.2 del D. M. 29.03.96;
- che l'intimato Provveditorato, infatti, ha ritenuto che il servizio d'insegnamento prestato dal ricorrente, quale docente di matematica, fisica ed elettronica, presso la Scuola Militare "M. Anelli" di Caserta, non integrasse gli estremi della previsione di cui alla richiamata disposizione ministeriale, secondo cui il servizio d'insegnamento deve essere prestato nelle scuole statali;
- che tuttavia, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, stante l'equiparazione sussistente nella legislazione di settore tra scuola statale e scuola militare;
- che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto e dei precedenti specifici di questa stessa Sezione, le censure formulate devono essere condivise;
- che, infatti, l'incarico d'insegnamento svolto nelle scuole militari ricalca, nella forma e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell'ordinamento scolastico ed universitario, con la conseguenza che il servizio svolto presso dette scuole deve essere riconosciuto nel computo del periodo utile per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie (cfr. TAR Campania, Sez. II, n.1051/01; n.1882/01);
- che pertanto il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. II, accoglie il ricorso in epigrafe (n.6420/1996 R.G.), proposto da Adrigeri Adriano, e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento in favore del ricorrente delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di € 800,00 (ottocento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 7 novembre 2002.

Dr. ANTONIO ONORATO     Presidente

Dr. PAOLO SEVERINI         Referendario, Estensore

Depositata in segreteria il 23 dicembre 2002.

Versione integrale, in formato DOC, della Sentenza TAR Campania n.8212/2002:Cliccare... per scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA TAR CAMPANIA n.2991/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI

SECONDA SEZIONE
Registro Sentenze: 2991/2003
Registro Generale: 8587/2002
nelle persone dei Signori:

ANTONIO ONORATO      Presidente
LEONARDO PASANISI    Cons., relatore
SANTINO SCUDELLER    Primo Ref.

ha pronunciato ai sensi degli artt.21 e 26 della legge n.1034 del 1971 la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 13 Marzo 2003.

Visto il ricorso 8587/2002 proposto da:
UCCELLO CIRO
rappresentato e difeso da:
CARBONE BRUNO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA S. TERESA AL MUSEO 8
presso
CARBONE BRUNO

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA
rappresentato e difeso da:
D'AMICO ANGELO
con domicilio eletto in NAPOLI
AVV.RA STATO VIA DIAZ, 11
presso la sua sede


CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI EX PROVV.TO STUDI NAPOLI

e nei confronti di
TERRACINO VINCENZO

e nei confronti di
LA MARRA MARIO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria permanente ex L. 124/99 pubblicata il 31.5.2002;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;


RILEVATO PRELIMINARMENTE:
CONSIDERATO NEL MERITO:
RITENUTO pertanto che il ricorso in esame è manifestamente fondato e deve essere accolto e che le spese di giudizio seguono la soccombenza;
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua gli atti impugnati;
CONDANNA la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 500,00 (cinquecento).
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI, lì 13 Marzo 2003

Il Presidente          Antonio Onorato

Il Consigliere est.    Leonardo Pasanisi

Depositata in segreteria il 26 Marzo 2003.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza TAR Campania n.2991/2003: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA TAR CAMPANIA n.6132/2004
La sentenza TAR Campania n.6132/2004, favorevole al Prof. Mario Dell'Unto, riconosce la liquidazione arretrati (differenze retributive tra gli imponibili riportati nelle convenzioni e quelli relativi segnati nei modelli CUD, ex mod.101) configurando un rapporto d'impiego e non autonomo, in virtù della nota sentenza 96/1992 del Consiglio di Stato.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza TAR Campania n.6132/2004: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO n.2550/2009
La sentenza Giudice del Lavoro n.2550/2009, favorevole al Prof. Giuseppe VOZZA, riconosce il servizio pre ruolo prestato presso la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli" di Caserta, per la ricostruzione della carriera ai fini del trasferimento per mobilità nella Pubblica Istruzione.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza GIUDICE DEL LAVORO n.2550/2009: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO n.3913/2011
Il giudicato, favorevole al Prof. Mario Dell'Unto, ha riconosciuto il servizio pre ruolo, prestato presso la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli" di Caserta, per la ricostruzione della carriera ai fini del trasferimento per mobilità nel MIUR.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza GIUDICE DEL LAVORO n.3913/2011: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA CORTE DI APPELLO n.3332/2012
La sentenza della Corte di Appello di Napoli, favorevole al Prof. Pasquale TONZIELLO, ha confermato il riconoscimento del servizio pre ruolo, prestato presso la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli" di Caserta, per la ricostruzione della carriera ai fini del trasferimento per mobilità nel MIUR.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza CORTE DI APPELLO n.3332/2012: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO n.1116/2017
La sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. (CE), favorevole al Prof. Mario Dell'Unto, ha riconosciuto il servizio pre ruolo come ruolo ai fini della carriera per mobilità nel MIUR. Il giudice del lavoro Dott. Francesco CISLAGHI riconosce, in applicazione alla Direttiva Europea 1999/70/CE, il servizio pre ruolo come ruolo a partire dall'anno 2001 di entrata in vigore del Decreto Legislativo attuativo. Con la logica discriminante della famosa tarantella:
"Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto,
chi ha dato, ha dato, ha dato,
scurdàmmoce 'o ppassato
simmo 'e Napule paisà"
il giudice applica un principio di NON discriminazione a partire dal 2001 e lo stesso principio NON lo applica per gli anni precedenti al 2001 (?!). Non si è accorto che, in questo modo, ha discriminato tutto il punteggio maturato negli anni precedenti al 2001? Non conosce l'ipotesi di mobilità del 31 gennaio 2017, firmata dalle maggiori OO.SS., che già riconosce il servizio pre ruolo come ruolo per la mobilità a domanda? Il riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi della Direttiva Europea 1999/70/CE, decorre dal primo contratto a termine stipulato, con ogni effetto economico e giuridico!

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza Tribunale di S. Maria C.V. n.1116/2017: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA CORTE DI APPELLO n.313/2017
La sentenza della Corte di Appello di Napoli, favorevole al Prof. Giuseppe CEPPARULO, ha condannato la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli" di Caserta al risarcimento per reiterate violazioni della Direttiva Europea 1999/70/CE.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza CORTE DI APPELLO n.313/2017: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.2792/2018
Ordinanza della Corte di Cassazione di Roma, favorevole al Prof. Mario Dell'Unto: "Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art.36 comma 5 D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all’art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n.183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 legge 15 luglio 1966 n.604" [CASSAZIONE a Sezioni Unite n.5072-2016].

Versione integrale, in formato PDF, della Ordinanza SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE n.2792/2018: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA CORTE DI APPELLO n.4262/2019
La sentenza della Corte di Appello di Napoli, favorevole alla Prof.ssa Angela SAGLIOCCO, ha condannato la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli" di Caserta al risarcimento per reiterate violazioni della Direttiva Europea 1999/70/CE.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza CORTE DI APPELLO n.4262/2019: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


SENTENZA CORTE DI APPELLO n.985/2021
La sentenza della Corte di Appello di Napoli, favorevole al Prof. Mario Dell'Unto, ha condannato la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli" di Caserta al risarcimento per reiterate violazioni della Direttiva Europea 1999/70/CE.

Versione integrale, in formato PDF, della Sentenza CORTE DI APPELLO n.985/2021: Cliccare... per visionare e/o scaricare la versione integrale della Sentenza


Approfondimenti

Docenti convenzionati nelle scuole militari:
scheda generale.
Manifesto 2000:
manifesto di protesta pubblicato a CASERTA in data 5 maggio 2000.
Manifesto 1994:
manifesto di protesta pubblicato a CASERTA e CASAGIOVE in data 8 settembre 1994.
Lettera aperta 1993:
lettera di protesta trasmessa, con 75 raccomandate AR, a Stampa, Istituzioni e Televisioni.
Normativa sull'insegnamento nelle scuole militari:
legge n.1023/1969, D.M.D. 20.12.1971, D.M.D. n.167/1995, Legge n.212/1983, D.M.P.I. 25.5.2000, ecc.
Sentenza Pretore di Caserta n.106/1999:
riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato per 8 docenti civili convenzionati.
Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 25 maggio 2000, n.201:
regolamento per il conferimento delle supplenze nelle scuole statali.
Sentenze TAR Campania n.1269/2001 e n.1887/2001:
12 punti al servizio nelle scuole militari per le Graduatorie Permanenti MPI.
Decreto Legislativo 368/2001:
attuazione della direttiva Europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
Decreto Direttoriale Pubblica Istruzione 12 febbraio 2002:
valutazione per intero del servizio prestato presso le scuole militari.
Progetto di Legge C. 2396:
n-sima proposta di legge presentata il 21 febbraio 2002.
Istanza al Ministro della Difesa:
trasmessa il 30 gennaio 2003, a tutt'oggi, senza esito.
Sentenza TAR Campania n.6132/2004:
liquidazione arretrati. Configurazione rapporto d'impiego e non autonomo.
Legge 4 giugno 2004, n.143:
riconoscimento per intero del servizio prestato presso le scuole militari.
Legge 20 febbraio 2006, n.79:
istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito.
D.M. 15 maggio 2006, n.212:
regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.
Decreto Interministeriale 16 aprile 2009:
riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti nelle scuole militari.
Sentenza Giudice del Lavoro n.2550/2009:
ricostruzione della carriera ai fini del trasferimento per mobilità.
Sentenza Giudice del Lavoro n.3913/2011:
servizio pre-ruolo scuola "Anelli".
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.3332/2012:
conferma riconoscimento del servizio pre-ruolo scuola "Anelli".
Circolare USP-MIUR di Caserta, n.2655/ris del 7/10/2010:
riconoscibilità ai fini economici e di carriera del servizio prestato in qualità di docente presso le scuole militari.
Sentenza Giudice del Lavoro n.1116/2017:
riconoscimento del servizio pre ruolo come ruolo per la mobilità nel MIUR.
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.313/2017:
risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE.
Ordinanza Corte Suprema di Cassazione di Roma n.2792/2018:
applicazione sentenza Cassazione, a sezioni riunite, n.5072/2016 per il risarcimento pubblico impiego.
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.4262/2019:
VIII risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE.
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.985/2021:
IX risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE. Nuovo!

Virgilio di Docenti convenzionati Scuola Mario Anelli


© 2000 SPE - Webmaster: prof. Mario Dell'Unto