Bandiera Italiana Docenti civili convenzionati Aeronautica Militare Bandiera Europea

John Toriello

Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare "Mario ANELLI" - CASERTA

Caserta


Normativa

LEGGE 15 dicembre 1969, n.1023

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica

(Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1970, n.6)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art.1

Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

Scuole del Corpo equipaggi marittimi;
Scuola di guerra aerea;
Scuola di applicazione;
Scuola di aerocooperazione;
Scuole di volo;
Scuole specialisti;
Scuole di lingue estere;
Servizi e reparti militari marittimi;
Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;
Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art.2

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti elencati nel primo comma dell'articolo 1 si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonché dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui all'articolo 1 per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

Con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi di insegnamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR - GUI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA


DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica

(Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1973, n.322)


IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1969, n.1023, concernente il conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica;

Decreta:

Art.1

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti ed enti della Marina e Aeronautica, di cui la legge citata nelle premesse, si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonché dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui alla predetta legge per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

Art.2

L'incarico a livello didattico universitario e post-universitario comprende di regola un numero complessivo di 6 ore settimanali di insegnamento o di 10 ore settimanali se trattasi di assistenti universitari.
Nel caso trattasi di insegnamento didattico di scuola secondaria di primo e secondo grado, l'incarico comprende di regola un numero complessivo di 18 ore settimanali di insegnamento.

Art.3

Agli incarichi è attribuito, a seconda del livello didattico, il trattamento economico annuo lordo, come sotto specificato:

A) a livello universitario e post-universitario:

  1. L. 3.256.050 se trattasi di professore di ruolo delle università o di istituti di istruzione superiore o se compresi in una terna di concorsi a cattedra universitaria, o se docenti confermati;
  2. L. 2.844.450 se liberi docenti;
  3. L. 1.786.050 se assistenti universitari o se cultori della materia.
B) a livello di scuola secondaria:
  1. L. 1.786.050 se di secondo grado;
  2. L. 1.528.800 se di primo grado;
  3. L. 1.212.750 se trattasi di insegnanti di materie tecnico-pratiche.

Art.4

La retribuzione prevista dall'art.3 del presente decreto è ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito ad un insegnante estraneo.
La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito:

  1. a colui che ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene ad insegnamento a livello universitario o post-universitario;

  2. a colui che sia provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.

Resta fermo in ogni caso il disposto di cui all'art.99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.2960.

Art.5

Il trattamento economico spettante ai docenti, stabilito dai precedenti articoli 3 e 4, è ridotto di 1/6, o di 1/10, o di 1/18 per ogni ora in meno delle 6 o 10 o 18 ore settimanali di insegnamento previste all'art.2.

Art.6

Al personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato, cui viene conferito un incarico per l'intero anno scolastico, e limitatamente al periodo dell'effettiva prestazione, spettano, gli assegni accessori e il trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsti per gli insegnanti incaricati degli istituti e delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art.7

Gli incarichi di insegnamento sono disposti per la durata massima di un anno scolastico.

Art.8

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Ministro per la difesa su proposta dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare, secondo il seguente ordine di preferenze:

A) a livello universitario e post-universitario:

  1. già incaricati presso le scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare;
  2. professori di ruolo delle università e istituti di istruzione superiore;
  3. ternati in concorsi a cattedre universitarie o liberi docenti confermati;
  4. liberi docenti;
  5. magistrati;
  6. già incaricati presso le università, istituti di istruzione superiore;
  7. cultori della materia.
B) a livello scuola secondaria:
  1. già incaricati presso scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare;
  2. insegnanti forniti di abilitazione;
  3. personale civile dell'amministrazione dello Stato con precedenza per i dipendenti civili della Difesa;
  4. già incaricati presso istituti e scuole di istruzione secondaria.

A parità di merito e titoli la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale.

Art.9

Le scuole, gli istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare, nel superiore interesse degli studi, possono proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente art.8.

Art.10

Null'altro compete, a qualsiasi titolo, ai docenti di che trattasi, oltre il trattamento economico previsto dal presente decreto, in quanto lo stesso trattamento retribuisce tutta l'opera prestata.

Art.11

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro per la difesa
TANASSI

p. Il Ministro per il tesoro
SINESIO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1973
Registro n.73 Difesa, foglio n.391


DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1995, n.167

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 20 dicembre 1971 riguardante il conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica

(Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1995, n.111 - Serie Generale)


IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1969, n.1023 (concernente le scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica che hanno facoltà di affidare incarichi di insegnamento di materie non militari a docenti civili) e, in particolare, l'art.2, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari al fine di stabilire i criteri e le modalità per la scelta dei docenti stessi;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, adottato ai sensi dell'art.2, comma 2, della richiamata legge n.1023;

Ritenuta la necessità di integrare l'art.8, comma 1, lettera B), del citato decreto interministeriale;

Visto l'art.17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge n.400/1988 (nota n.939/D-IV/2 dell'11 aprile 1994);

Adotta

il seguente regolamento:

Art.1

  1. L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento a livello di scuole secondarie, previsto dall'art.8, comma 1, lettera B), del decreto interministeriale 20 dicembre 1971, è così integrato:

«5. personale estraneo all'Amministrazione, provvisto del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 gennaio 1995

Il Ministro della difesa
PREVITI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995
Registro n.2 Difesa, foglio n.64

____________
Nota all'art.1:

- Il testo dell'art.8 del D.M. 20 dicembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.322 del 15 dicembre 1973), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art.8 - Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Ministro per la difesa su proposta dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare, secondo il seguente ordine di preferenze:

A) a livello universitario e post-universitario:

  1. già incaricati presso le scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare;
  2. professori di ruolo delle università e istituti di istruzione superiore;
  3. ternati in concorsi a cattedre universitarie o liberi docenti confermati;
  4. liberi docenti;
  5. magistrati;
  6. già incaricati presso le università, istituti di istruzione superiore;
  7. cultori della materia.

B) a livello scuola secondaria:

  1. già incaricati presso scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare;
  2. insegnanti forniti di abilitazione;
  3. personale civile dell'amministrazione dello Stato con precedenza per i dipendenti civili della Difesa;
  4. già incaricati presso istituti e scuole di istruzione secondaria.
  5. personale estraneo all'Amministrazione, provvisto del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.

A parità di merito e titoli la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale».


LEGGE 10 maggio 1983, n.212

Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

(Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n.139 - Suppl. Ord.)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Omissis...

Art.52. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1970, n.253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

Omissis...


Decreto Interministeriale del 16 aprile 2009

Riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

(Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2009, n.174 - Serie Generale)

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DECRETO MINISTERIALE PUBBLICA ISTRUZIONE 25 maggio 2000, n.201

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124

(Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2000, n.168)


Omissis...

Nota 3, punto E, dell'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli):

Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n.368

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES

(Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n.235)


Testo in vigore dal: 24-10-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art.1.
Apposizione del termine

  1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
  2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
  3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
  4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

Art.2.
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali

  1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

Art.3.
D i v i e t i

  1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
    1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
    2. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
    3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
    4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.

Art.4.
Disciplina della proroga

  1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
  2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro.

Art.5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti

  1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
  2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
  3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
  4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Art.6.
Principio di non discriminazione

  1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Art.7.
Formazione

  1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
  2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale.

Art.8.
Criteri di computo

  1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

Art.9.
Informazioni

  1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
  2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.

Art.10.
Esclusioni e discipline specifiche

  1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:
    1. i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni;
    2. i contratti di formazione e lavoro;
    3. i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
  2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375.
  3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
  4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
  5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
  6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
  7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
    1. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
    2. per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, e successive modificazioni;
    3. per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno;
    4. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
  8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
  9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n.56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223.
  10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Art.11.
Abrogazioni e disciplina transitoria

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n.230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n.79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
  2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n.56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
  4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.

DECRETO DIRETTORIALE PUBBLICA ISTRUZIONE 12 febbraio 2002

Termini e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo della scuola - Anno scolastico 2002/2003

(Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2002, n.14)


Omissis...

Nota 4 dell'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n.11 del 12 febbraio 2002):

Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale.

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XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 2396

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TARANTINO

Immissione nei ruoli organici del personale civile dipendente
dal Ministero della difesa con incarico di insegnamento presso
le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica

Presentata il 21 febbraio 2002


PROGETTO DI LEGGE - N. 2396

Onorevoli Colleghi! - L'Amministrazione della Difesa impiega nelle sue strutture docenti civili con incarico d'insegnamento di materie non militari, presso le scuole e gli enti dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica.
Tali docenti svolgono attività d'insegnamento che prosegue senza soluzione di continuità con convenzione annuale (decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre) conferita dal Ministero della difesa ai sensi del decreto del Ministro della difesa 12 agosto 1972 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.1484, per quanto concerne le scuole e gli enti dell'Esercito e del decreto del Ministro della difesa 20 dicembre 1971 in attuazione della legge 15 dicembre 1969, n.1023, per le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell'Aeronautica.
Questo personale cui sono dirette le disposizioni della presente proposta di legge risulta da tempo in servizio mediante contratti inizialmente a tempo determinato che ormai proseguono regolarmente all'atto della loro scadenza e svolge attività continuativa e permanente nel tempo.
E' da osservare che la loro professionalità non ha forme di autorganizzazione e di autonomia, che sole potrebbero giustificare il ricorso a professionisti esterni. I "civili esterni" sono di fatto posti alle dirette dipendenze dei responsabili delle strutture presso le quali prestano la loro opera i quali determinano gli orari di lavoro, i tempi ed i modi di organizzazione del lavoro stesso.
Si tratta dunque di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato quello che, nel tempo, si è venuto a creare tra l'Amministrazione della difesa e questo personale, essendo da tempo venuto meno il requisito della eccezionalità che solo giustificherebbe un rapporto contrattuale a tempo determinato di prestazione professionale.
Ricordo che il Consiglio di Stato contro il Ministero della difesa con sentenza, passata in giudicato, del 23 gennaio 1992, n.26, IV sezione, riconosce al rapporto di lavoro tra questo personale e l'Amministrazione della difesa natura di pubblico impiego, sia pure non di ruolo.
La presente proposta di legge mira a restituire certezza al diritto di tale personale e chiede all'Amministrazione della difesa il riconoscimento del rapporto di professionalità e la fine di una precarietà che nuoce al buon funzionamento degli enti presso i quali i citati soggetti prestano la loro opera.
Un diritto che, del resto, è stato ormai riconosciuto a numerose altre categorie di dipendenti pubblici, che assunti per far fronte ad esigenze di carattere inizialmente provvisorio, sono poi, come il personale in esame, divenuti essenziali per il funzionamento del servizio pubblico in cui prestano la loro opera. Si tenga presente che alcuni di essi si trovano in questo stato di precariato da più di 20 anni.
La presente proposta di legge è consequenziale a quanto disposto da altri provvedimenti legislativi che, prendendo atto dell'importanza dei servizi espletati dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e della loro essenzialità per garantire il funzionamento della Amministrazione della difesa, ne hanno consentito la stabilizzazione del rapporto di lavoro mediante l'ingresso nella pubblica amministrazione a vario titolo.
Va evidenziato, altresì, che tutti gli eventuali impedimenti legislativi sono superabili dalla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES recepita dal Governo italiano con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n.235.
Infine, non si dettano disposizioni di natura finanziaria, in quanto è sufficiente lo spostamento dei capitoli di spesa nell'ambito del Dicastero, poiché il personale in esame gravita già, seppure in qualità di dipendenti non di ruolo, sul bilancio del Ministero della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'immissione nei ruoli organici del personale civile in servizio da almeno un quinquennio con incarico di insegnamento di materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previa domanda da avanzare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Art. 2.

  1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene mediante concorso pubblico riservato per soli titoli.
  2. Titolo necessario per accedere al concorso riservato di cui al comma 1 è l'aver prestato servizio, senza soluzione di continuità, presso le scuole, gli istituti e gli enti di cui all'articolo 1 per almeno un quinquennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

  1. Al personale immesso nei ruoli organici di cui all'articolo 1 sono riconosciuti, ai fini dell'anzianità di servizio e della ricostruzione della carriera, tutti gli anni nei quali hanno svolto incarico di insegnamento conferito con convenzioni annuali.

Art. 4.

  1. Per quanto concerne lo stato giuridico del personale civile di cui all'articolo 1 sono applicabili, per quanto non previsto dalla presente legge, ove compatibili, le disposizioni contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni.

Art. 5.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il reclutamento del personale civile con incarico di insegnamento presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica avviene esclusivamente mediante pubblico concorso.

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LEGGE 4 giugno 2004, n. 143

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

(Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n.130)


Omissis...

Nel comma f del paragrafo B.3 della Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 1) si dispone:

il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale.

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LEGGE 20 febbraio 2006, n.79

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito.

(Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n.59)


Art. 1

  1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell’Amministrazione della difesa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n.311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell’ articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all’area funzionale C, posizione economica C1.
  2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33 unità.
  3. L’assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117.

Omissis...

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DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 2006 n.212

Regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.

(Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2006, n.135)


Omissis...

Art. 6
Corpo docente civile

  1. I docenti civili sono individuati secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n.1054. Il conferimento di incarichi agli insegnanti civili è disciplinato dal decreto interministeriale 20 dicembre 1971, e successive modificazioni.
  2. Il rientro in ruolo dei docenti collocati fuori ruolo e a disposizione dell'amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto di cui al comma 1, è disciplinato dalla contrattazione collettiva.
  3. Il servizio prestato presso la Scuola è utile a tutti gli effetti ai fini della progressione della carriera giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.

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N.d.R. - dai Bollettini Ufficiali 2007 del MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE risulta:

... "Le istituzioni scolastiche militari – statali, non esprimibili dal personale Docente e Ata, sono:

FIPC14000E- L. Classico c/o Scuola Aeronautica Giulio Douhet di Firenze
FIPS200004 - L. Scientifico c/o Scuola Aeronautica Giulio Douhet di Firenze
MIPC190006 - L. Classico c/o II Scuola militare di Milano
MIPS380003 - L. Scientifico c/o II Scuola militare di Milano
NAPC200005 - L. Classico c/o Scuola militare Nunziatella di Napoli
NAPS250009 - L. Scientifico c/o Scuola militare Nunziatella di Napoli
VEPC100003 - L. Classico c/o Scuola Navale Morosini di Venezia
VEPS09000R - L. Scientifico c/o Scuola Navale Morosini di Venezia"

Circolare USP-MIUR di Caserta, n.2655/ris del 7/10/2010

Riconoscibilità ai fini economici e di carriera del servizio prestato in qualità di docente presso le scuole militari.


Omissis...

il servizio pre ruolo prestato in qualità di docente presso la Scuola Militare Anelli di Caserta è valutabile ai fini economici e di carriera.

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Approfondimenti

Docenti convenzionati nelle scuole militari:
scheda generale.
Manifesto 2000:
manifesto di protesta pubblicato a CASERTA in data 5 maggio 2000.
Manifesto 1994:
manifesto di protesta pubblicato a CASERTA e CASAGIOVE in data 8 settembre 1994.
Lettera aperta 1993:
lettera di protesta trasmessa, con 75 raccomandate AR, a Stampa, Istituzioni e Televisioni.
Giurisprudenza sull'insegnamento nelle scuole militari:
Consiglio e Avvocatura dello Stato, Studio legale Abbamonte, Sentenze nn.106/99, 1002/99 e 2108/2000.
Sentenza Pretore di Caserta n.106/1999:
riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato per 8 docenti civili convenzionati.
Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 25 maggio 2000, n.201:
regolamento per il conferimento delle supplenze.
Sentenze TAR Campania n.1269/2001 e n.1887/2001:
12 punti al servizio nelle scuole militari per le Graduatorie Permanenti MPI.
Decreto Legislativo 368/2001:
attuazione della direttiva Europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
Decreto Direttoriale Pubblica Istruzione 12 febbraio 2002:
valutazione per intero del servizio prestato presso le scuole militari.
Progetto di Legge C. 2396:
n-sima proposta di legge presentata il 21 febbraio 2002.
Istanza al Ministro della Difesa:
trasmessa il 30 gennaio 2003, a tutt'oggi, senza esito.
Sentenza TAR Campania n.6132/2004:
liquidazione arretrati. Configurazione rapporto d'impiego e non autonomo.
Legge 4 giugno 2004, n.143:
riconoscimento per intero del servizio prestato presso le scuole militari.
Legge 20 febbraio 2006, n.79:
istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito.
D.M. 15 maggio 2006, n.212:
regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.
Decreto Interministeriale 16 aprile 2009:
riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti nelle scuole militari.
Sentenza Giudice del Lavoro n.2550/2009:
ricostruzione della carriera ai fini del trasferimento per mobilità.
Sentenza Giudice del Lavoro n.3913/2011:
servizio pre-ruolo scuola "Anelli".
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.3332/2012:
conferma riconoscimento del servizio pre-ruolo scuola "Anelli".
Circolare USP-MIUR di Caserta, n.2655/ris del 7/10/2010:
riconoscibilità ai fini economici e di carriera del servizio prestato in qualità di docente presso le scuole militari.
Sentenza Giudice del Lavoro n.1116/2017:
riconoscimento del servizio pre ruolo come ruolo per la mobilità nel MIUR.
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.313/2017:
risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE.
Ordinanza Corte Suprema di Cassazione di Roma n.2792/2018:
applicazione sentenza Cassazione, a sezioni riunite, n.5072/2016 per il risarcimento pubblico impiego.
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.4262/2019:
VIII risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE.
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.985/2021:
IX risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE. Nuovo!
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